Associazione Cuncordu APS

Atto del Notaio Rossana Lenzi N° 701 Mod. 1 del 4 Agosto 2000
Circolo riconosciuto dalla F.A.S.I. - Federazione Associazioni Sarde in Italia il 23/03/2001 
Circolo riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna con decreto assessoriale n. 25/2/DecA del 29/10/2009 
Circolo iscritto nel RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo settore - Repertorio: 97766 - iscrizione del 26/01/2023, Registro di provenienza Regione Piemonte n. 112 del 18/01/2010

ART. 1. - Riferimenti, costituzione e sede

A norma dell’articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 – 37 – 38 del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e con riferimento alla Legge Regionale Sarda del 15 Gennaio 1991 n. 7, viene costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa che prende il nome di Associazione Cuncordu APS, più semplicemente denominata "Associazione”, con sede sociale e legale in Gattinara (VC), corso Vercelli 260.
L’Associazione Cuncordu:

  1. non ha fini di lucro, è indipendente da qualsiasi organizzazione partitica o confessionale, ed è a struttura e gestione democratica;
  2. ha durata a tempo indeterminato, perdurando il verificarsi delle condizioni previste al “Titolo I” del presente Statuto.
  3. ha natura giuridica di “Associazione non riconosciuta”;

In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l’Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria ma l’obbligo della comunicazione agli uffici competenti.
L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

Art. 2 – Oggetto sociale e finalità dell’Associazione

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le sue attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’associazione, nel perseguire le sue finalità, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale previste nell’art. 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 alle lettere:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

L’Associazione opera in particolare per lo svolgimento delle seguenti azioni:

1. promuovere e gestire attività d’utilità sociale in campo culturale e ricreativo;
2. sviluppare attività sportive, ambientali, turistiche, assistenziali di prevenzione sanitaria;
3. promuovere e gestire corsi formativi;
4. valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione propri del libero associazionismo.
5. operare con finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale;
6. svolgere attività di acquisto collettivo di beni, con rivendita dei medesimi ai soli Soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come Gruppo di Acquisto Solidale, ai sensi della normativa vigente e successive variazioni (art. 1, commi 266 e 267 della Legge 244/2007, e dell’art. 4, comma 7 del D.P.R. 633/1972).

L’Associazione si propone in concreto di:
1. promuovere e valorizzare la conoscenza della storia, delle tradizioni, della cultura, dell’arte e della lingua sarda, nonché delle risorse naturali, ambientali e sociali della Sardegna;
2. promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti della Sardegna;
3. contribuire alla programmazione e all’evoluzione della crescita civile, culturale, economica e sociale, alla tutela degli interessi legittimi della Sardegna e dei Sardi residenti e non nell’Isola;
4. stimolare e consolidare il confronto civile, la solidarietà e le sinergie fra etnie, culture ed esperienze diverse, quali in particolare la sarda e quella del territorio in cui opera;
5. mettere l’esperienza dei Sardi e degli Amici della Sardegna;
6. svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
7. sviluppare momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze attive nel tessuto nazionale per realizzare progetti coerenti con gli interessi della Sardegna.

L’Associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività e le finalità di cui ai punti precedenti.
L’Associazione ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le realtà presenti nel territorio, pubbliche e private, con gli enti locali e con quelli culturali, turistici ed ambientalistici.
Partecipa così e contribuisce alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo e della tutela dell’ambiente.
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e relativi provvedimenti attuativi.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente comma nelle relazioni di bilancio.
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Principi fondamentali e ragioni d’essere dell’Associazione

L’Associazione fonda la sua esistenza e la sua attività sulla collaborazione leale e disinteressata di tutti i Soci nel perseguimento dei fini comuni. In quanto associazione riconosciuta ufficialmente dalla Regione Autonoma della Sardegna (in seguito: R.A.S.) e per le prerogative e i compiti che da tale riconoscimento derivano, L’Associazione ha come sue ragioni d’essere:

  1. riunire i Sardi e gli Amici della Sardegna per rinsaldare i vincoli di solidarietà tra corregionali e per tenere vivi e sviluppare i legami d’identità e di relazione con la Sardegna, con i Sardi nel mondo, e fra Sardi e Amici della Sardegna;
  2. svolgere funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna presso le Istituzioni e nel territorio in cui L’Associazione è integrato come forza e risorsa locale.

Art. 4 – Natura dell’Associazione

L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo, apartitico e aconfessionale, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.
Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate, sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
L’Associazione è un istituto indipendente; tuttavia può consorziarsi o federarsi con altre libere forme associative, cooperative sociali e fondazioni che abbiano natura non lucrativa, apartitica e aconfessionale e ne condividano finalità e metodi.

Art. 5 – L’esercizio sociale dell’Associazione

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro i 60 giorni successivi, salvo cause di forza maggiore. Qualora esigenze eccezionali lo richiedano, l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 6 – I locali dell’Associazione

Ai locali dell’Associazione possono accedere i Soci in possesso di regolare tessera aggiornata, gli appartenenti ai loro nuclei familiari anagrafici e occasionalmente, purché accompagnati dai Soci, loro invitati.
La sede è aperta al pubblico in occasione di convegni, conferenze, dibattiti, etc.
Le riunioni possono essere disposte anche in locali diversi da quelli della sede.

Art. 7 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 3/4 degli associati. L’Assemblea, convocata in via straordinaria a questo fine, provvederà anche alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri.

Art. 8 – Devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salva diversa destinazione imposta da legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente finalità analoghe a quelle dell’Associazione, previa deliberazione della Assemblea Straordinaria dei Soci.
Nel caso in cui l’Assemblea non individui l’Ente o gli Enti cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore nominato dall’Assemblea per dare corso agli adempimenti di liquidazione, provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell’art. 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Art. 9 – Responsabilità amministrative. Potere di rappresentanza

La responsabilità del Consiglio Direttivo è solidale.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, il vice Presidente e/o il Segretario e/o il Tesoriere.

Art. 10 – Patrimonio e risorse finanziarie dell’Associazione

Il patrimonio associativo, destinato alla realizzazione dei fini statutari, è costituito:
1) dalle quote associative;
2) da eventuali contributi pubblici e privati;
3) da finanziamenti e donazioni, da elargizioni speciali di persone o di Enti pubblici e privati, da legati ed eredità;
4) da rendite patrimoniali;
5) da proventi di attività, manifestazioni o mostre;
6) da entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore;
7) da rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore;
8) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
9) da entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2, del Codice del Terzo Settore;
10) da corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
11) da entrate derivanti da attività effettuate, ai sensi dell’art. art. 85 del Codice del Terzo Settore;
12) da altre entrate espressamente previste dalla legge.
Patrimonio e risorse finanziarie sono destinati comunque esclusivamente all’attività dell’Associazione.
I proventi delle attività, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ricavi, rendite, entrate comunque denominate, non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali, statutariamente previste dell'Associazione.

Art. 11 – Adesione alla FASI

Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza amministrativa, l’Associazione agisce in stretta collaborazione ed unità d’intenti con la FASI APS (Federazione Associazioni Sardi in Italia), alla cui Federazione fa adesione formale.


TITOLO II – I SOCI

Art. 12 – Definizione dei Soci dell’Associazione

Possono essere Soci tutti coloro che, di età non inferiore a 16 anni, ne condividano appieno lo spirito, gli ideali, si impegnino alla realizzazione delle finalità istituzionali e a rispettare le libertà costituzionali, civili e religiose ed il presente Statuto.
Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di sette componenti stabilito dal Codice del Terzo settore (art. 35, c. 1, del Codice del Terzo Settore).
I Soci, pur con l’assoluta parità fra loro e verso L’Associazione, sono distinti in Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari.
1. Soci fondatori sono coloro che hanno dato vita all’Associazione sottoscrivendo l’atto costituivo stipulato con Atto del Notaio Rossana Lenzi N° 701 Mod. 1 del 4 Agosto 2000;
2. Soci ordinari sono i Sardi residenti o domiciliati fuori della Sardegna, i loro coniugi e discendenti, e gli Amici della Sardegna, a condizione che, avendo fatto regolare domanda di ammissione, siano stati iscritti e siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale;
3. Soci onorari (o benemeriti) sono personalità esterne, Associazioni ed Enti che danno o hanno dato un particolare contributo all’attività e allo sviluppo dell’Associazione o che danno o hanno dato lustro alla Sardegna e che la onorano per le loro opere.

L’ammissione degli aspiranti Soci ordinari e la nomina dei Soci onorari sono di competenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro dei Soci.
In caso di rigetto della domanda il Presidente deve, entro trenta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all’interessato.
L’aspirante Socio può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione utile.
La permanenza del Socio nell’Associazione è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l’ammissione, nonché all’osservanza delle norme del presente Statuto e dei suoi eventuali regolamenti di attuazione. In presenza di tali condizioni l’ammissione è a tempo indeterminato.
Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, a fronte di particolari collaborazioni eccezionali, può attribuire il titolo di Socio ordinario gratuitamente, per l’annualità in corso, a carico dell’Associazione.

Art. 13 – Doveri e diritti dei Soci dell’Associazione

L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

I Soci hanno il dovere di:

- versare la quota sociale annuale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, pena decadenza dalla qualità di Socio. È comunque ammessa la riammissione per l’anno in corso dietro pagamento della quota dovuta. La quota sociale versata non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. Dal versamento della quota sociale sono esonerati i Soci onorari, a meno che vogliano godere anche del diritto di voto attivo e passivo. Per i nuovi Soci l’iscrizione effettuata successivamente al 30 ottobre vale per la parte residua dell’anno in corso e per l’intero anno successivo.
- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa concorrendo al raggiungimento dei fini sociali e alla salvaguardia dei beni della sede;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, per svolgere la propria opera in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- offrire in tutte le circostanze prova di serietà e di educazione civica a tutela anche del buon nome della Sardegna, dei Sardi e degli Amici della Sardegna.

I Soci hanno il diritto di:

- ricevere ciascuno una tessera che attesti la loro adesione all’Associazione;
- fruire dei servizi, delle strutture e delle attività nel rispetto delle disposizioni emanate e pubblicate dal Consiglio Direttivo;
- proporre al Consiglio Direttivo eventuali iniziative che rientrino nei fini istituzionali;
- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto attivo e passivo, se in regola con il versamento della quota sociale annuale, e limitatamente alle candidature per le cariche elettive, se iscritti almeno da 90 giorni. I soci minorenni potranno esprimere il proprio voto tramite gli esercenti la patria potestà;
- essere informati. Le deliberazioni degli organi dell’Associazione, come pure i bilanci, i rendiconti, i documenti e i libri sociali, sono a disposizione dei Soci i quali hanno il diritto di esaminarli ed estrarne copia, a loro spese, con modalità atte a contemperare l’effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti. l’Assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento. Il diritto di accesso dei Soci deve essere garantito entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta scritta;
- recedere in qualsiasi momento.

L’utilizzazione del nome, del logo e della sede da parte di qualsiasi Socio o gruppo di Soci deve essere sempre e in ogni caso autorizzata preventivamente dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi utilizzo non autorizzato non coinvolgerà in alcun modo L’Associazione, e gli usi impropri potranno essere perseguiti a norma di legge.

Art. 14 –Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

• decesso;
• dimissioni;
• mancato pagamento della quota sociale annuale entro i termini fissati;
• espulsione.
Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo.

Art. 15 – Provvedimenti in caso di danni morali e/o materiali

Qualora il comportamento di un Socio sia causa di turbamento della necessaria armonia dell’Associazione o sia tale da arrecare ad essa danni morali e/o materiali, viene aperta un’azione disciplinare che ha inizio con il deferimento del Socio, da parte del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri.
Tale deferimento, con le motivazioni che l’hanno determinato, è notificato contemporaneamente all’interessato con lettera raccomandata.
Il Collegio dei Probiviri, sentito l’interessato e svolti gli accertamenti, decide i provvedimenti disciplinari e li notifica al Consiglio Direttivo, al quale compete la comunicazione all’interessato a mezzo lettera raccomandata e agli altri Soci mediante affissione della delibera all’albo di Sede, e la contemporanea applicazione. I provvedimenti consisteranno nella semplice censura o nella sospensione temporanea o, nei casi più gravi, nell’espulsione dall’Associazione.
Nei casi di particolare gravità, il Presidente del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato di Presidenza, potrà disporre l’immediata sospensione provvisoria del Socio.

 

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 16 – Gli organi rappresentativi dell’Associazione sono:

a) di diritto:

  • l’Assemblea dei Soci (organo deliberante)

b) elettivi:

  • il Consiglio Direttivo (organo esecutivo).
  • il Collegio dei Probiviri (organo disciplinare).
  • il Collegio dei Revisori dei conti (organo di controllo).

La durata in carica degli organi elettivi è fissata dall’Assemblea dei Soci pre–elettorale nel rispetto dello Statuto, fermo restando che non dovrà comunque superare il termine di 36 mesi dalla data d’insediamento e che tutti gli organi elettivi vanno rinnovati contemporaneamente.
Le cariche elettive non possono essere ricoperte per più tre mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del presente statuto.
Gli organi elettivi vengono eletti dai Soci mediante suffragio universale diretto.

Art. 17 – Procedura elettorale

L’Assemblea pre–elettorale dei Soci è convocata, salvo causa di forza maggiore, almeno tre mesi prima della scadenza degli organi statutari per nominare la Commissione Elettorale composta da tre membri e fissare la data delle elezioni, da effettuare, di norma, almeno un mese prima della scadenza degli organi.
In sede di rinnovo degli organi statutari potrà essere espresso, per ogni organo statutario, un numero di preferenze pari al 50%, arrotondato per eccesso, del numero massimo di componenti previsto per tale organo.
La Commissione Elettorale svolge i seguenti compiti:
1) raccoglie le candidature entro e non oltre 10 giorni prima della data fissata per le votazioni;
2) verifica il possesso dei requisiti dei candidati ai singoli organi e pubblica gli elenchi nominativi;
3) provvede alla verifica e alla convalida della lista degli elettori;
4) appronta i seggi e sovraintende alle operazioni per le votazioni;
5) procede allo scrutinio dei voti, ne pubblica le risultanze e notifica al Presidente del Direttivo uscente l’esito, consegnando la documentazione.

Art. 18 – Gratuità delle cariche elettive dell’Associazione

L’Associazione svolge le attività di cui al Titolo I del presente Statuto avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.
In particolare i Soci che hanno cariche elettive devono prestare la loro attività senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per scopi di volontariato e di solidarietà. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere soltanto rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e certificate per ragioni di servizio, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Requisiti di eleggibilità. Conflitto di interessi

Alla elezione degli organi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del codice civile.

Art. 20 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. I Soci onorari che non abbiano diritto di voto attivo e passivo possono partecipare all’Assemblea e – se richiesti o autorizzati dal Presidente della stessa – possono esprimere pareri non vincolanti.
Ogni Socio esprime il proprio voto di persona e rappresenta solo sé stesso. Potranno tuttavia essere ammesse deleghe secondo quanto previsto dal capo III art. 24 D.lgs. 117/2017.
Le decisioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti gli iscritti.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno per deliberare sui seguenti argomenti:
1) relazione del Presidente;
2) rendiconto di gestione (bilancio consuntivo), programma annuale di massima delle iniziative socio–culturali e relativo bilancio preventivo di spesa. I documenti di bilancio sono redatti secondo il disposto degli art. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma Sardegna. In presenza dei presupposti previsti dall’art 14 del Codice del Terzo Settore viene redatto altresì il bilancio sociale. Il rendiconto della gestione (bilancio consuntivo) e il bilancio sociale, se dovuto, devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore.
3) responsabilità dei componenti degli organi sociali;
4) procedimento di ammissione di nuovi soci in seconda istanza;
5) oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
6) altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria nelle seguenti circostanze:
1) quando debba provvedere, nell’imminenza del rinnovo degli organi elettivi, agli adempimenti di cui al precedente art.17:
2) qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario per informare o decidere su questioni particolarmente rilevanti;
3) nel caso in cui ne faccia richiesta almeno il 30% dei Soci. La richiesta deve indicare gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno e deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che provvede alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria, in ogni momento, allo scopo di deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce di regola presso la sede o, se ciò fosse impossibile, in altra sede idonea.

Art. 21– Convocazione delle Assemblee

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con avviso scritto inviato dal Presidente (o da chi ne fa le veci) a tutti i Soci almeno 10 giorni prima della data di effettuazione. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea pre–elettorale deve precedere di norma, fatte cioè salve cause di forza maggiore, di almeno tre mesi la data delle elezioni.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti.
Con riferimento alle assemblee straordinarie convocate per deliberare sui seguenti argomenti:
1) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio;
2) modifiche dello statuto;
i quorum per la validità delle sedute e le maggioranze richieste per deliberare sono disciplinate rispettivamente negli art. 7 e 28 del presente Statuto.

Art. 22 – Presidenza e segreteria dell’Assemblea

L’Assemblea è introdotta dal Presidente che potrà delegare allo scopo il Vice Presidente o – in subordine – un componente del Direttivo.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte dal Segretario del Consiglio Direttivo o da altro componente individuato dal Presidente.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, conservato presso la sede, in libera visione ai soci e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea.
Nella sua prima riunione, dopo l’elezione, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere affidate ad un’unica persona che assume la denominazione di Amministratore) e provvede eventualmente ad affidare agli altri Consiglieri incarichi per specifiche mansioni.
Il Consiglio Direttivo:

a) formula i programmi e dirige le attività, all’occorrenza mediante specifici regolamenti;
b) provvede secondo necessità alla formazione di commissioni di studio e gruppi di lavoro su materie particolari, designandone i coordinatori (non necessariamente Consiglieri);
c) è unico soggetto competente per la nomina dei Soci onorari e per l’ammissione degli aspiranti Soci ordinari;
d) delibera le quote associative annuali;
e) predispone il rendiconto di gestione (bilancio consuntivo), il bilancio preventivo e il programma annuale delle iniziative socio culturali;
f) deferisce ai Probiviri i Soci per eventuali provvedimenti disciplinari;
g) applica i provvedimenti disciplinari stabiliti dai Probiviri;
h) propone all’Assemblea provvedimenti straordinari, quali ad esempio la creazione di sezioni periferiche (e le relative attribuzioni), o la partecipazione dell’Associazione in forma stabile od occasionale a consorzi o federazioni con altre libere forme associative, cooperative sociali e fondazioni coerenti per natura, finalità e metodi.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti variabile da 5 a 15.
Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i Soci che hanno diritto di voto purché alla data di presentazione della candidatura siano iscritti da almeno 90 giorni ed abbiano la maggiore età.
Nel Consiglio Direttivo va garantita la pari opportunità di genere nelle candidature.
La parentela o affinità entro il 2° grado o fra Soci eletti contemporaneamente a componenti del Consiglio Direttivo comporta l’incompatibilità e la decadenza automatica immediata dal Consiglio stesso dei parenti o affini o coniuge che abbiano ottenuto meno voti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Unico del Terzo Settore, in conformità all’art. 26, comma 6 del codice del Terzo Settore.
I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardino la loro responsabilità.

Art. 24 – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere dell’Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e il titolo di Presidente dell’Associazione.
Convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. Previa consultazione del Consiglio convoca l’Assemblea dei Soci e la presiede. Con responsabilità solidale del Consiglio direttivo assume obbligazioni verso terzi. La sua firma è abbinata a quella del Tesoriere presso le banche.
Il Presidente uscente è tenuto a passare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al Presidente subentrante entro 10 giorni dal termine del proprio mandato. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che va firmato dai Consigli Direttivi uscente e subentrante.
Il Presidente non può ricoprire tali funzioni per più di due mandati consecutivi.
ll Vice Presidente collabora con il Presidente nelle funzioni di coordinamento generale e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.
Il Segretario cura l’amministrazione dell’Associazione. Procede alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e custodisce i relativi libri. In caso di assenza del segretario la verbalizzazione viene curata da un componente del Direttivo individuato dal Presidente.
Il Tesoriere cura e controlla la contabilità; provvede agli incassi e ai pagamenti; è responsabile della predisposizione dei bilanci.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente senza vincoli di forma e procedura quando motivi di particolare gravità e urgenza impongono decisioni immediate. Le sue deliberazioni vanno verbalizzate e sottoscritte da tutti i componenti e vanno sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

Art. 25 – Riunioni del Consiglio Direttivo – Decadenza e surroga dei Consiglieri

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma mensilmente, eccetto nei mesi estivi, ed ogni qualvolta ne riscontri la necessità, nonché:
• a richiesta di almeno tre Consiglieri per affrontare tematiche da loro proposte;
• a richiesta dei Collegi dei Revisori dei Conti e/o dei Probiviri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide in presenza di almeno la metà più uno Consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni fissate dal Presidente.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere dichiarato decaduto o comunque dimissionario o escluso dal Consiglio Direttivo o dall’Associazione è sostituito dal primo dei non eletti della lista nella quale si è presentato alle elezioni, fino a quando c’è possibilità di surroga.
In caso di esaurimento delle possibilità di surroga il Consiglio Direttivo continua ugualmente il suo mandato Qualora venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri effettivi originariamente eletti dall’Assemblea, verrà convocata un’Assemblea straordinaria affinché deliberi se ricostituire il plenum del Consiglio mediante elezione suppletiva dei Consiglieri mancanti o rinnovare integralmente gli organi elettivi.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Soci fondatori e i Presidenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e persone espressamente convocate o autorizzate dal Presidente. I convenuti diversi dai componenti del Consiglio Direttivo intervengono a titolo consultivo non deliberativo. Si terranno a porte chiuse le sole riunioni riguardanti i provvedimenti disciplinari.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, conservato presso la sede, in libera visione ai soci e inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Collegio dei Revisori dei conti (organo di controllo)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 1 a 3 componenti effettivi. Nella sua prima riunione elegge al suo interno il proprio Presidente nel caso sia costituito da più di un unico componente. In tal caso il collegio delibera a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Spetta al Collegio dei Revisori dei conti:
1) verificare periodicamente la contabilità, la cassa, l’inventario dei beni mobili ed immobili e l’adempimento delle norme civilistico–fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità;
2) esaminare i il rendiconto di gestione (bilancio consuntivo) e il bilancio preventivo ed esprimere il proprio parere.
Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori dei conti devono essere inviate al Presidente dello stesso cui spetterà, dopo la ratifica da parte del Collegio, darne comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo dei non eletti, fino a quando c’è possibilità di surroga. In caso di impossibilità di surroga l’Assemblea può nominare direttamente il sostituto.
La nomina devo essere effettuata nel rispetto dell’art. 2399 del codice civile.
Qualora nel futuro per L’Associazione si verifichino le condizioni previste dagli artt. 30 o 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) le competenze del Collegio dei Revisori o del Revisore unico e i requisiti di nomina sono contenuti negli articoli sopra richiamati.
L’appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione. La parentela o affinità entro il 2° grado con un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri comporta per il componente del Collegio dei revisori l’incompatibilità e la decadenza dal Collegio.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti viene redatto il verbale che viene firmato da tutti i componenti e trascritto nel libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 27 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 1 a 3 componenti. Nel caso in cui sia composto da più di un unico componente nella sua prima riunione elegge al suo interno il proprio Presidente. In tal caso il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:

1) fornisce interpretazioni autentiche del presente Statuto e dei regolamenti particolari a richiesta del singolo Socio o degli organi rappresentativi dell’Associazione;
2) decide sui ricorsi avanzati direttamente dai Soci o da altri organi rappresentativi;
3) decide sui provvedimenti disciplinari verso i Soci deferiti dal Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili. Le sue riunioni si svolgono sotto il vincolo della riservatezza.
Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri devono essere inviate al Presidente dello stesso cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Proboviro decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo dei non eletti, fino a quando c’è possibilità di surroga. In caso di impossibilità di surroga l’Assemblea può nominare direttamente il sostituto.
L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa. La parentela o affinità entro il 2° grado con un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori comporta per il Proboviro l’incompatibilità e la decadenza dal Collegio.
Delle riunioni viene redatto il verbale che viene firmato da tutti i componenti e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

 

TITOLO IV – VALIDITA’ DELLO STATUTO

Art. 28 - Modifiche statutarie

Per le variazioni imposte da norme della Regione Autonoma della Sardegna è competente il Consiglio Direttivo.
Salvo il comma precedente il presente Statuto può essere modificato solo con decisione dell’Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, dei 2/3 dei soci, mentre in seconda convocazione, è valida con l’intervento di almeno 1/10 dei soci.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti.

Art. 29 - Libri sociali

I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:
a) Il libro dei Soci;
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
e) Il libro dell'inventario.
I libri indicati alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura degli organi cui si riferiscono.

Art. 30 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si farà riferimento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e sue modificazioni e, in quanto compatibile con esso, al codice civile.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della su approvazione e non richiede regolamento di attuazione.

 

Approvato dall’Assemblea Generale in data 01/12/2022

Presidente dell’Assemblea: Maurizio Sechi 

Segretario dell’Assemblea: Daniela Scolari 

Presidente dell’Associazione Cuncordu: Giuseppe Orrù